In riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, previsto dall’articolo 43, primo comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, informiamo che l’INPS ha diramato alcune precisazioni riguardanti le modalità di fruizione del beneficio da parte dei datori di lavoro interessati.
In particolare, l’istituto aveva indicato che “l’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021 (mese di competenza novembre 2021)”.
L’INPS chiarisce adesso che la data del 31 dicembre 2021 non rappresenta un termine decadenziale entro cui i datori di lavoro devono materialmente fruire dell’esonero in argomento, bensì il termine previsto dal legislatore per identificare il periodo di competenza (26 maggio 2021 – 30 novembre 2021) nel quale l’esonero, quantificato in base alle ore di integrazione salariale fruite nel primo trimestre 2021, può essere applicato, nel limite della contribuzione datoriale dovuta nel predetto periodo di competenza.
L’istituto coglie inoltre l’occasione per anticipare che le istruzioni relative alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro interessati al beneficio saranno diramate con un apposito messaggio pubblicato al termine dell’elaborazione delle domande di esonero pervenute.