Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 5 gennaio 2022, ha approvato un decreto-legge recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
Nel riservarci di fornire ulteriori indicazioni dopo che le amministrazioni competenti dirameranno eventuali istruzioni sull’argomento, inviamo in allegato il testo del provvedimento e richiamiamo l’attenzione sulle disposizioni di principale interesse per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali.
obbligo vaccinale per le persone di età superiore a cinquanta anni
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
L’obbligo per gli ultracinquantenni si applica anche ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tra i quali sono compresi:
- a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
- b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari.
L’articolo 1 del decreto prevede espressamente che l’obbligo vaccinale si applichi “dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” (quindi dall’8 gennaio 2022) e “fino al 15 giugno 2022”. Va peraltro segnalato che le sanzioni applicabili in caso di mancata vaccinazione (vedi oltre) producono effetto a decorrere dal 1° febbraio 2022.
Sono assoggettati all’obbligo vaccinale anche coloro che compiono il cinquantesimo anno di età dopo l’8 gennaio 2022.
popolazione di riferimento
Secondo l’ultimo report pubblicato dalla Presidenza del Consiglio, alla data del 7 gennaio 2022 la platea degli interessati dal provvedimento (popolazione di età superiore ai 50 anni non vaccinata, al netto dei guariti) era composta da oltre 2,1 milioni di persone (2.165.583), pari al 7,8% della popolazione ultracinquantenne (27.791.340).
Secondo l’osservatorio sul mercato del lavoro di EBNT (dati forniti da INPS ed elaborati da Federalberghi e Fipe), nel mese di gennaio 2020, i lavoratori di età superiore a 50 anni occupati alle dipendenze di aziende alberghiere erano circa 43.000, pari al 26,7% del totale dei dipendenti occupati presso le stesse aziende.
esenzione e differimento
L’obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.
In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
sanzioni applicabili in caso inosservanza dell’obbligo vaccinale
Sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento i soggetti che, essendovi obbligati:
- a) alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c) a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.
procedura di irrogazione della sanzione
L’irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione.
Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all’Agenzia delle entrate-Riscossione dell’avvenuta presentazione di tale comunicazione.
L’Azienda sanitaria locale trasmette all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l’interessato, un’attestazione relativa alla insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi.
Nel caso in cui l’Azienda sanitaria locale competente non confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale ovvero l’impossibilità di adempiervi, l’Agenzia delle entrate-Riscossione provvede alla notifica di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.
accesso ai luoghi di lavoro
A decorrere dal 15 febbraio 2022, le persone soggette all’obbligo vaccinale, per l’accesso ai luoghi di lavoro dovranno possedere e saranno tenuti a esibire una certificazione verde COVID-19 che attesti la vaccinazione o la guarigione.
Come già previsto per il green pass base, la previsione riguarda tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro e quindi anche i lavoratori autonomi.
La verifica del possesso di tali certificazioni è affidata ai datori di lavoro.
In caso di violazione delle relative prescrizioni, al datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Per i lavoratori soggetti al nuovo obbligo vaccinale, che accedono ai luoghi di lavoro senza green pass rafforzato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500, raddoppiata in caso di reiterata violazione, fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
assenza ingiustificata
I lavoratori soggetti all’obbligo di vaccinazione, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della già menzionata certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per tali giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
sospensione del lavoratore assente ingiustificato e sua sostituzione
In caso di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Tale facoltà, in precedenza prevista unicamente per le imprese con meno di quindici dipendenti, viene estesa a tutti i datori di lavoro imprenditori, indipendentemente dalla soglia dimensionale.
durata del green pass
Si rammenta che, a decorrere dal 1° febbraio 2022 la validità delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a seguito del completamento del ciclo vaccinale è ridotta da nove a sei mesi.
La validità della certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della avvenuta guarigione rimane confermata in sei mesi.
green pass base per i lavoratori di età inferiore a 50 anni
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 127 del 2021, dal 15 ottobre 2021 sino alla cessazione dello stato di emergenza, per i lavoratori degli alberghi e delle strutture ricettive che abbiano età inferiore a 50 anni, rimane confermato l’obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, di possedere ed esibire su richiesta il cosiddetto “green pass base”.
obbligo vaccinale per le persone di età fino a cinquanta anni
Restano ferme, a prescindere dal compimento del cinquantesimo anno di età, le disposizioni che prevedono l’obbligo vaccinale a carico di determinate categorie (esercenti le professioni sanitarie, operatori di interesse sanitario personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, etc.).
green pass rafforzato per gli ospiti delle strutture ricettive
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 229 del 2021, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso agli alberghi e alle strutture ricettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati è consentito solo ai soggetti in possesso del cosiddetto “green pass rafforzato”.
Tale prescrizione si applica a tutti i clienti delle strutture ricettive, italiani e stranieri, ad esclusione dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.