L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di istanza, definendo le modalità operative e la tempistica di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo, previsto dal decreto – legge n. 73/2021 “Sostegni bis”.
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata direttamente o tramite intermediari, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’invio va fatto a partire dal giorno 29 novembre 2021 e non oltre il giorno 28 dicembre 2021.
Nell’istanza vanno indicati, oltre ai consueti dati anagrafici:
– il settore di attività;
– il non essere un soggetto escluso (soggetto con partita IVA cessata, ente pubblico, intermediario finanziario, ecc.);
– la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma;
– l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo.
Inoltre, occorre riportare alcune informazioni utili al calcolo del contributo tra cui:
– l’indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto – legge n. 73/2021 “Sostegni bis” sono inferiori o uguali a 100.000 euro, superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro, superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro, superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
– il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;
– il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Si rammenta, infatti, che per accedere al contributo a fondo perduto il peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere pari ad almeno il trenta per cento rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
L’erogazione del contributo, sempre che il fruitore non abbia scelto di percepirlo come credito d’imposta da compensare nel modello F24, è effettuata, dall’Agenzia delle entrate, mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.