Oggetto: certificazione verde Covid-19 (green pass) – acquisizione in azienda di copia della certificazione verde – segnalazione del Garante privacy
La legge 19 novembre 2021, n. 165 ha convertito il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 introducendo alcune modifiche. Tra queste, particolare rilievo riveste rilievo la previsione che consente al lavoratore, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19 venendo esonerato, per tutta la durata della relativa validità, dai controlli da parte del datore di lavoro.
Nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento, in particolare dopo l’approvazione del disegno di legge di conversione da parte del Senato, il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato a Governo e Parlamento una segnalazione formale (allegata) evidenziando, con riferimento alla disposizione sopra richiamata, le seguenti criticità:
- l’impossibilità di rilevare l’eventuale condizione di positività sopravvenuta come conseguenza del venir meno dei controlli a seguito della consegna di copia del green pass al datore di lavoro;
- il contrasto con il divieto di conservazione e raccolta dei dati personali relativi al certificato verde (Considerando 48 del Reg. UE 2021/953, articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e successive modifiche e integrazioni);
- il fatto che il consenso implicito del lavoratore (volontaria consegna del certificato verde) non può ritenersi un valido presupposto di liceità del trattamento (Considerando 43 del Reg. UE 2018/679), qualora esista un evidente squilibrio tra l’interessato e il titolare del trattamento, come nel caso del rapporto lavorativo.
Secondo l’avviso espresso nella nota del Garante, inoltre, “la conservazione dei certificati imporrebbe l’adozione, da parte datoriale, di misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento, con un non trascurabile incremento degli oneri”.
Nel rammentare che l’articolo 3 del decreto-legge n. 127 del 2021, come modificato dalla legge di conversione, prevede unicamente la possibilità per i lavoratori di “richiedere di consegnare” il certificato verde, ma non la possibilità per il datore di lavoro di richiederne la consegna, né l’obbligo di accettare la richiesta, di seguito si riportano gli adempimenti in materia di privacy che derivano per il datore di lavoro dall’acquisizione della copia della certificazione verde:
- predisporre un’informativa da rendere ai soggetti verificati;
- aggiornare il registro delle attività di trattamento;
- predisporre un’autorizzazione al trattamento per i soggetti incaricati alla verifica;
- predisporre una nomina a responsabile del trattamento, nel caso in cui la verifica sia demandata a un soggetto esterno;
- valutare, per i casi che lo consentono, il termine di conservazione dei dati personali dei soggetti verificati.