Il decreto-legge n. 152 del 2021 ha istituito un contributo a fondo perduto e un contributo riconosciuto in forma di credito d’imposta finalizzati a migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Allo scopo di favorire la conoscenza e la fruizione dei due istituti, Federalberghi Nazionale ha realizzato un manuale di rapida e facile consultazione, da richiedere in Associazione.

Il 31 gennaio 2022 scade il termine per il rinnovo dell’abbonamento alla RAI.

Gli importi del canone speciale, che non hanno subito variazioni rispetto a quanto stabilito per il 2021, né nell’importo né nelle modalità di pagamento, sono indicati nella tabella da richiedere in associazione (comprensivi di IVA al 4%).

Nel rammentare che le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico sono state esonerate dal versamento del canone speciale RAI per l’anno 2021, informiamo che Federalberghi Nazionale ha sollecitato formalmente l’Agenzia delle Entrate affinché venga adottato il provvedimento necessario per consentire la fruizione del credito d’imposta riconosciuto alle strutture che hanno versato il canone prima dell’entrata in vigore del decreto “sostegni”.

Il Ministero della Salute, su proposta del Ministero dei Trasporti, ha adottato un’ordinanza che dispone:

a decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022 per i soli motivi di salute e di studio l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori, ovvero per le isole lagunari e lacustri, con green pass base e non rafforzato;

– per il medesimo periodo il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherine FFP2

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 5 gennaio 2022, ha approvato un decreto-legge recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Nel riservarci di fornire ulteriori indicazioni dopo che le amministrazioni competenti dirameranno eventuali istruzioni sull’argomento, inviamo in allegato il testo del provvedimento e richiamiamo l’attenzione sulle disposizioni di principale interesse per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali.

obbligo vaccinale per le persone di età superiore a cinquanta anni

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

L’obbligo per gli ultracinquantenni si applica anche ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tra i quali sono compresi:

  1. a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
  2. b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari.

L’articolo 1 del decreto prevede espressamente che l’obbligo vaccinale si applichi “dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” (quindi dall’8 gennaio 2022) e “fino al 15 giugno 2022”. Va peraltro segnalato che le sanzioni applicabili in caso di mancata vaccinazione (vedi oltre) producono effetto a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Sono assoggettati all’obbligo vaccinale anche coloro che compiono il cinquantesimo anno di età dopo l’8 gennaio 2022.

popolazione di riferimento

Secondo l’ultimo report pubblicato dalla Presidenza del Consiglio, alla data del 7 gennaio 2022 la platea degli interessati dal provvedimento (popolazione di età superiore ai 50 anni non vaccinata, al netto dei guariti) era composta da oltre 2,1 milioni di persone (2.165.583), pari al 7,8% della popolazione ultracinquantenne (27.791.340).

Secondo l’osservatorio sul mercato del lavoro di EBNT (dati forniti da INPS ed elaborati da Federalberghi e Fipe), nel mese di gennaio 2020, i lavoratori di età superiore a 50 anni occupati alle dipendenze di aziende alberghiere erano circa 43.000, pari al 26,7% del totale dei dipendenti occupati presso le stesse aziende.

esenzione e differimento

L’obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

sanzioni applicabili in caso inosservanza dell’obbligo vaccinale

Sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento i soggetti che, essendovi obbligati:

  1. a) alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  2. b) a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
  3. c) a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

procedura di irrogazione della sanzione

L’irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione.

Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all’Agenzia delle entrate-Riscossione dell’avvenuta presentazione di tale comunicazione.

L’Azienda sanitaria locale trasmette all’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l’interessato, un’attestazione relativa alla insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi.

Nel caso in cui l’Azienda sanitaria locale competente non confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale ovvero l’impossibilità di adempiervi, l’Agenzia delle entrate-Riscossione provvede alla notifica di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.

accesso ai luoghi di lavoro

A decorrere dal 15 febbraio 2022, le persone soggette all’obbligo vaccinale, per l’accesso ai luoghi di lavoro dovranno possedere e saranno tenuti a esibire una certificazione verde COVID-19 che attesti la vaccinazione o la guarigione.

Come già previsto per il green pass base, la previsione riguarda tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro e quindi anche i lavoratori autonomi.

La verifica del possesso di tali certificazioni è affidata ai datori di lavoro.

In caso di violazione delle relative prescrizioni, al datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Per i lavoratori soggetti al nuovo obbligo vaccinale, che accedono ai luoghi di lavoro senza green pass rafforzato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500, raddoppiata in caso di reiterata violazione, fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

assenza ingiustificata

I lavoratori soggetti all’obbligo di vaccinazione, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della già menzionata certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per tali giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

sospensione del lavoratore assente ingiustificato e sua sostituzione

In caso di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Tale facoltà, in precedenza prevista unicamente per le imprese con meno di quindici dipendenti, viene estesa a tutti i datori di lavoro imprenditori, indipendentemente dalla soglia dimensionale.

durata del green pass

Si rammenta che, a decorrere dal 1° febbraio 2022 la validità delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a seguito del completamento del ciclo vaccinale è ridotta da nove a sei mesi.

La validità della certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della avvenuta guarigione rimane confermata in sei mesi.

green pass base per i lavoratori di età inferiore a 50 anni

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 127 del 2021, dal 15 ottobre 2021 sino alla cessazione dello stato di emergenza, per i lavoratori degli alberghi e delle strutture ricettive che abbiano età inferiore a 50 anni, rimane confermato l’obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, di possedere ed esibire su richiesta il cosiddetto “green pass base”.

obbligo vaccinale per le persone di età fino a cinquanta anni

Restano ferme, a prescindere dal compimento del cinquantesimo anno di età, le disposizioni che prevedono l’obbligo vaccinale a carico di determinate categorie (esercenti le professioni sanitarie, operatori di interesse sanitario personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, etc.).

green pass rafforzato per gli ospiti delle strutture ricettive

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 229 del 2021, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso agli alberghi e alle strutture ricettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati è consentito solo ai soggetti in possesso del cosiddetto “green pass rafforzato”.

Tale prescrizione si applica a tutti i clienti delle strutture ricettive, italiani e stranieri, ad esclusione dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 29 dicembre 2021, ha approvato un nuovo decreto-legge recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

In attesa della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, si riepiloga il contenuto delle disposizioni di maggiore interesse per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali, così come risultanti dalle bozze del provvedimento e dal comunicato stampa diramato al termine della riunione.

green pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del green pass rafforzato alle seguenti attività:

–      alberghi e strutture ricettive;

–      feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

–      sagre e fiere;

–      centri congressi;

–      servizi di ristorazione all’aperto;

–      impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

–      piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

–      centri culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre, il green pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Il decreto-legge n. 221 del 2021 ha prorogato fino al prossimo 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale e ha aggiornato, in considerazione dell’aggravamento della curva dei contagi, il quadro delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Il Ministero, con la circolare del 29 dicembre 2021, ai fini delle attività di controllo, richiama l’attenzione delle prefetture sulle disposizioni in materia di durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19, utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché eventi, feste e discoteche.

Si segnalano gli aspetti di principale interesse per le imprese associate.

impiego delle certificazioni verdi COVID-19

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 221, dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il consumo di cibi e bevande al chiuso nei servizi di ristorazione, anche quando avviene al banco, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde “rafforzata”.

Al riguardo, il Ministero segnala che restano ferme le disposizioni che, in relazione ai servizi di ristorazione alberghiera riservati ai clienti ivi alloggiati, come anche per le mense aziendali e il catering continuativo su base contrattuale, prescrivono l’utilizzo del green pass “base”.

Il Ministero rammenta, altresì, che a partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il possesso del green pass “rafforzato” è obbligatorio per l’accesso a:

–     musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

–     piscine, centri natatori, palestre e sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;

–     centri benessere al chiuso;

–     centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

–     parchi tematici e di divertimento;

–     centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

– sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Le previsioni normative sul possesso del green-pass non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 221, dal 25 dicembre 2021 e fino al prossimo 31 gennaio 2022, è ripristinato, anche in zona bianca, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto.

Inoltre, dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, è fatto obbligo di indossare mascherine del tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto o al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto.

In tutti questi luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo è anche vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

eventi, feste e discoteche (art. 6)

Ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 221, dal 25 dicembre 2021 e fino al prossimo 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.

Nel medesimo periodo, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

feste all’aperto

Ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 221, le tradizionali feste organizzate negli spazi pubblici all’aperto nella serata del 31 dicembre, già oggetto in alcuni contesti urbani di specifiche ordinanze sindacali di divieto, risultano ora generalmente vietate laddove implichino il rischio di assembramenti.

attività di controllo

Il Ministero invita le prefetture a intensificare l’attività di controllo in concomitanza con il Capodanno e nelle successive giornate prefestive e festive che presumibilmente saranno connotate da un’intensa mobilità urbana, specie nelle zone centrali e in quelle comunque contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico.

 

Il Ministero del Turismo ha pubblicato il decreto di assegnazione del contributo destinato al ristoro delle imprese turistico-ricettive con ricavi o compensi superiori a euro 10 milioni.

L’importo complessivo, pari a euro 23.000.000 è stato assegnato a seguito delle istanze presentate in riscontro all’avviso pubblico dell’8 ottobre 2021, assegnando a ciascun singolo beneficiario un contributo teorico spettante pari a euro 200.000.

In associazione sono reperibili il decreto di assegnazione e l’elenco dei beneficiari.

Sono pervenuti alla Federazione Nazionale alcuni quesiti concernenti le clausole generali n. 2.4.5 e n. 2.4.6 delle condizioni generali di Booking.com (parte integrante del contratto di alloggio tra Booking.com e le strutture ricettive, richiedibile in Associazione).

In particolare, è stato richiesto se l’adesione a tale contratto comporti automaticamente l’obbligo di versare a Booking.com un deposito cauzionale.

A questo proposito la Federalberghi Nazionale ha consultato Booking.com, il quale ha comunicato che queste clausole fanno parte da anni delle condizioni generali e che non si intende iniziare a chiedere come condizione standard un deposito.

Al riguardo, è stato altresì precisato che, ai sensi delle clausole in questione (2.4.5),  se un partner è in ritardo con il pagamento, Booking.com può, come soluzione alternativa alla sospensione del partner dalla piattaforma, richiedere ragionevolmente una garanzia finanziaria dal partner, ad esempio un deposito.

La clausola 2.4.6 fornisce chiarezza su cosa accadrebbe se Booking.com decidesse di richiedere un deposito.

Esenzione totale (ingressi senza obblighi di certificazione verde / test antigenico o molecolare pre-partenza, isolamento e successivo test, ma con obbligo di Passenger Locator Form)

A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, fermo restando l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, gli obblighi previsti dall’ordinanza del Ministro della salute per l’ingresso nel territorio nazionale non si applicano nei seguenti casi:

– all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

– al personale viaggiante;

– ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20 (Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano);

– ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

– agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

–  a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale;

–  a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale;

–  a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (in questo caso non si applica neanche l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form);

–  in caso di permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (in questo caso non si applica neanche l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form).

Esenzione parziale (ingressi con test antigenico o molecolare, senza isolamento fiduciario)

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 , e fermo restando l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, la sorveglianza sanitaria e la misura dell’isolamento fiduciario, ove previsti, non si applicano nei seguenti casi:

– agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

– agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

–  ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell’Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C. Tale disposizione, a seguito della nuova ordinanza del Ministro della salute, e come riportato sul sito del Ministero degli esteri “viaggiaresicuri.it”, consente ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D di entrare in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore senza effettuare l’isolamento fiduciario, ove previsto;

– al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

– al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

– ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;

– agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;

– agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall’art. 49, comma 5 del dpcm 2 marzo 2021.

L’ENIT ha pubblicato sul portale http://clubitalia.enit.it/clubitalia_frontend.php/fiere il calendario delle fiere cui parteciperà, nei mesi da gennaio a dicembre 2022, e che avranno luogo in Brasile, Cina, Emirati Arabi, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, India, Israele, Messico, Russia, Singapore, Spagna, USA.

Sul medesimo portale sarà possibile acquisire informazioni sulle date di svolgimento delle singole fiere. Le quote di partecipazione sono ancora in fase di definizione e saranno rese note quanto prima.

Al momento è possibile effettuare unicamente le richieste di prenotazione, non vincolanti, online sul sito: http://clubitalia.enit.it/clubitalia_frontend.php/fiere.

I soci del Club Italia possono accedere all’area riservata con le proprie credenziali, mentre coloro che non sono soci possono richiedere username e password effettuando la registrazione online, che non comporta costi, utilizzando il medesimo link.