Nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’interno che stabilisce nuove modalità di comunicazione con le questure, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di polizia.

Il decreto, che modifica e integra il vigente decreto 7 gennaio 2013, consente il collegamento diretto tra i sistemi gestionali delle strutture ricettive e i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza. Sarà infatti possibile attivare un collegamento sicuro tramite web service, che consente di accedere al portale alloggiati dal sistema gestionale della struttura ricettiva.

Le disposizioni del nuovo decreto entreranno in vigore dopo 90 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi il 12 gennaio 2022.

A decorrere dal 12 gennaio 2022 entrerà in vigore anche la disposizione del decreto “sicurezza bis” (articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2019 n. 53) che prevede che, per i soggiorni non superiori alle 24 ore, la comunicazione alla questura delle generalità delle persone alloggiate deve avvenire entro 6 ore, anziché entro 24 ore dall’arrivo.

Le strutture ricettive accreditate con le questure verranno abilitate all’inserimento e all’invio tramite un apposito sistema web oriented, esposto su rete internet, dei dati degli alloggiati. Sarà comunque possibile continuare ad utilizzare le procedure di comunicazione attuali, tramite il “portale alloggiati” e, alternativamente l’inserimento dei dati online o l’upload di un file testuale.

Nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al sistema web che impediscano la trasmissione secondo le modalità sopra previste, rimane la possibilità di inviare la comunicazione delle generalità dei soggetti alloggiati mediante trasmissione a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certificata alla questura territorialmente competente.

Rimane fermo l’obbligo per i gestori delle strutture ricettive di cancellare i dati digitali o distruggere gli elenchi cartacei trasmessi alle questure non appena generata da parte del sistema la ricevuta di avvenuta comunicazione dei dati, che deve essere conservata per la durata di cinque anni.

Per accreditarsi sul portale non sarà più necessario il certificato digitale, che sarà sostituito da una autenticazione forte attraverso password e OTP. Le strutture ricettive che alla data di entrata in vigore del nuovo decreto sono abilitate alla trasmissione dei dati attraverso la certificazione digitale possono continuare a trasmettere con tale modalità i dati delle persone alloggiate, fino alla scadenza di validità del certificato digitale. Entro la data di scadenza del certificato digitale la questura competente provvederà a rilasciare le nuove credenziali di accesso al portale.

Alla luce delle novità introdotte dal c.d. decreto fiscale (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146), l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) fornisce chiarimenti in merito alle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – testo unico della sicurezza sul lavoro) che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

L’articolo 14 del citato decreto legislativo n. 81 prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui sia accertata – nell’unità produttiva ispezionata – una delle seguenti circostanze:

  • impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
  • gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’allegato I del medesimo decreto.

La nota in commento specifica, per ciascuna delle tredici fattispecie elencate nell’allegato 1 del TUSL, quali siano in concreto le condizioni che, una volta accertate, prevedono l’adozione del provvedimento cautelare.

violazioni prevenzionistiche che comportano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

Di seguito sono riportate le violazioni esaminate nella nota in commento, riferite alle fattispecie di più immediato interesse per le aziende turistico-ricettive.

mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)

Il provvedimento di sospensione può essere adottato con decorrenza immediata solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR. La mancata elaborazione del DVR, inoltre, sarà oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo (articolo 29, comma 1, TUSL). Ai fini della revoca del provvedimento si dovrà esibire il DVR.

mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione

Il provvedimento trova applicazione nei soli casi in cui sia constatata l’omessa redazione del Piano di emergenza ed evacuazione (articolo 46, comma 2, TUSL)

La mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo. Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il Piano in questione.

mancata formazione ed addestramento

Il provvedimento va adottato solo quando non venga esibita la documentazione attestante la partecipazione obbligatoria del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento ovverosia nei casi previsti dal TUSL di seguito menzionati in quanto ricorrenti nel nostro settore:

  • articolo 73, in combinato disposto con l’articolo 37, nei casi disciplinati dall’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);
  • articolo 77, comma 5 (utilizzo di dispositivi di protezione individuale appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito);
  • articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).

mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile (RSPP)

Il provvedimento di sospensione è adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. b, del decreto legislativo n. 81, o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire la documentazione, risultata carente in sede di accesso, inerente alla costituzione del suddetto servizio ed alla nomina del RSPP, ovvero alla preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa l’assunzione diretta, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento diretto dei compiti del RSPP.

omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Il provvedimento di sospensione è adottato allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi. La disposizione, in altri termini, consente di adottare il provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.

Per tutte le ipotesi di sospensione sopra elencate, il personale ispettivo adotterà i provvedimenti di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e successivi del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, salvo nei casi in cui gli illeciti non siano assoggettabili alla procedura in questione.

In attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell’articolo 1, commi 862 e successivi, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’INAIL finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso la pubblicazione di singoli avvisi pubblici regionali/provinciali.

Il bando Isi 2021 ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti.

destinatari dei finanziamenti

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e anche agli enti del terzo settore limitatamente all’Asse 2 di finanziamento.

progetti ammessi a finanziamento

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in cinque assi di finanziamento:

  • Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
  • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

risorse economiche destinate ai finanziamenti

Le risorse finanziarie destinate dall’istituto ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, come di seguito riportato:

  1. per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette spese, fermo restando i seguenti limiti:
  • Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 130.000 euro. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
  • Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000 euro né superiore a 50.000 euro;
  1. per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del:
  • 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1);
  • 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2);
  • e per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000 euro né superiore a 60.000 euro.

modalità e tempistiche di presentazione della domanda:

Sul portale INAIL – nella sezione Accedi ai Servizi Online – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi regionali.

La domanda compilata e registrata esclusivamente in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”.

Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli avvisi regionali/provinciali.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’istituto, nella sezione dedicata alle scadenze dell’avviso Isi 2021, dal 26 febbraio 2022.

Per informazioni e assistenza sull’avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06 6001 del Contact center INAIL. È, anche, possibile rivolgersi al servizio INAIL Risponde, nella sezione Supporto del portale.

Chiarimenti e informazioni di carattere generale possono essere richiesti entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura informatica di compilazione della domanda online.

Il Ministro della salute ha emanato una nuova ordinanza con cui vengono stabiliti i criteri per derogare ai divieti di spostamento da e per l’estero e le misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

L’ordinanza produce effetti dal 16 dicembre fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

stati e territori di cui all’elenco C

Gli Stati e territori inclusi nell’elenco C dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 sono i seguenti:

– Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

L’ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più Stati o territori di cui all’elenco C nei quattordici giorni antecedenti, è consentito alle seguenti condizioni:

  1. a) presentazione al vettore o alle autorità di vigilanza al momento dell’imbarco del Passenger Locator Form in formato digitale oppure in copia cartacea stampata;
  2. b) presentazione al vettore al momento dell’imbarco o alle autorità di vigilanza di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 lettere a), b) e c bis),del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente, che certifica quindi una delle seguenti condizioni:

l’avvenuta vaccinazione con vaccino riconosciuto dall’EMA (anche solo con la prima dose, dopo 15 giorni dalla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio);

l’avvenuta guarigione;

l’avvenuta guarigione dopo la somministrazione del vaccino.

  1. c) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale.

In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando l’obbligo di presentare il risultato negativo del test molecolare o antigenico, si applica la misura dell’isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

stati e territori di cui all’elenco D

La lista di Stati e territori di cui all’elenco D dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, è sostituita dalla seguente:

<<Elenco D: Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay; Taiwan, Regione Amministrative speciali di Hong Kong e Macao».

L’ingresso nel territorio nazionale delle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all’elenco D dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 è consentito con la contestuale presenza delle seguenti condizioni:

  1. a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
  2. b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall’EMA. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, possono, altresì, esibire la certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante l’avvenuta guarigione. Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo;
  3. c) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale. Il termine del test molecolare è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).

In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui alla lettera b), fermo restando l’obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dalla lettera c), si applica la misura dell’isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

stati e territori di cui all’elenco E

L’ingresso nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in tutti gli altri Stati e territori (elenco E dell’Allegato 20 al dpcm  2 marzo 2021) è consentito soltanto in presenza di uno specifico motivo di necessità, e nel rispetto di specifiche condizioni.

deroghe

A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo restando l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, sono previste alcune deroghe, ovvero, ad esempio, per il personale viaggiante e l’equipaggio dei mezzi di trasporto, per i soggiorni non superiori a 120 ore per motivi di lavoro, salute o urgenza, per transiti con mezzo privato di durata non superiore a 36 ore, eccetera.

Inoltre, ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

Si ricorda inoltre che il decreto legge n. 52 del 2021, all’articolo 9 comma 8 bis, per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell’Unione europea restino unite, ha previsto che i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione.

L’INPS comunica che, in ragione del termine di presentazione delle domande di per la fruizione dell’esonero disposto dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73 del 2021 in scadenza in data 11 dicembre 2021 (sabato) ed in considerazione della concomitanza di altri adempimenti relativi alla gestione delle misure collegate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, detto termine è differito a giovedì 16 dicembre 2021.

Con riferimento al termine del 31 dicembre 2021, previsto dal citato articolo 43 per la fruizione della misura, l’INPS torna a precisare che lo stesso non va inteso come un termine decadenziale entro cui i datori di lavoro devono materialmente fruire dell’esonero in argomento, bensì come il termine previsto dal legislatore per identificare il periodo di competenza (dal 26 maggio 2021 alla competenza del mese di novembre 2021) nel quale l’esonero, quantificato in base al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel primo trimestre 2021, può essere applicato, nel limite della contribuzione datoriale dovuta nel predetto periodo.

Con apposito messaggio, che verrà pubblicato all’esito dell’elaborazione delle domande di esonero pervenute all’istituto, saranno emanate le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Alla Federazione Nazionale sono pervenuti alcuni quesiti concernenti le clausole generali n. 2.2.1 e n. 2.2.2 del contratto tra Booking.com e le strutture ricettive, ai sensi delle quali le strutture ricettive sono obbligare ad offrire al portale parità di tariffe e condizioni.

In particolare, è stato richiesto alla Federalberghi Nazionale  se l’adesione a tale contratto possa comportare per gli alberghi italiani l’obbligo di rispettare la cosiddetta “parity rate”.

Nel rimettere in allegato la circolare n. 446 del 2020 di pari oggetto, la Federalberghi comunica che le relative indicazioni, allegate nella mail inviata agli associati, si intendono confermate anche in relazione all’aggiornamento del contratto di Booking.com, che le aziende stanno ricevendo in questi giorni.

Inoltre la stessa ricorda che, ai sensi del comma 166 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, “è nullo ogni patto con il quale l’impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.”

La Federalberghi evidenzia che tale indicazione trova conferma nel combinato disposto tra la clausola generale n. 1 (definizioni) e la clausola generale n. 2.2.5 del contratto tra Booking.com e le strutture ricettive, ai sensi del quale “le Clausole 2.2.1 e 2.2.2 non si applicano alle Strutture Ricettive site in Paesi senza parità specifica” e “con Paesi senza parità specifica si intendono Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Russia e/o altre giurisdizioni”.

Conferma pertanto che gli obblighi di parità previsti dalle Clausole 2.2.1 e 2.2.2 non si applicano alle strutture ricettive site in Italia.

Come di consueto, l’ufficio Commercio del Comune di Capri , invia il modello di prosecuzione di attività ( che potete richiedere in Associazione) utile per attività di Pubblici Esercizi, Alberghi, Attività Extralberghiere e qualunque altra attività produttiva che abbiano interesse ad aggiornare i propri dati.

Si invita a far pervenire a mezzo PEC, il modello compilato entro il 31 gennaio 2022.

Si rammenta che l’indirizzo di PEC corretto per le comunicazioni ufficiali al Comune di Capri è protocollo.cittadicapri@legalmail.it

P.E.C.

In ogni comunicazione ufficiale, unitamente ai dati anagrafici e fiscali, va indicato l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della ditta interessata. Si ricorda che il possesso di una PEC è obbligatorio.

 

In riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, previsto dall’articolo 43, primo comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, informiamo che l’INPS ha diramato alcune precisazioni riguardanti le modalità di fruizione del beneficio da parte dei datori di lavoro interessati.

In particolare, l’istituto aveva indicato che “l’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021 (mese di competenza novembre 2021)”.

L’INPS chiarisce adesso che la data del 31 dicembre 2021 non rappresenta un termine decadenziale entro cui i datori di lavoro devono materialmente fruire dell’esonero in argomento, bensì il termine previsto dal legislatore per identificare il periodo di competenza (26 maggio 2021 – 30 novembre 2021) nel quale l’esonero, quantificato in base alle ore di integrazione salariale fruite nel primo trimestre 2021, può essere applicato, nel limite della contribuzione datoriale dovuta nel predetto periodo di competenza.

L’istituto coglie inoltre l’occasione per anticipare che le istruzioni relative alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro interessati al beneficio saranno diramate con un apposito messaggio pubblicato al termine dell’elaborazione delle domande di esonero pervenute.

Con delibera n. 219 del 07/12/21 il Comune di Capri ha predisposto un bando per la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese locali, che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del contagio da Covid-19.

L’intervento è rivolto alle imprese che hanno subito una consistente riduzione del fatturato di vendita tra il periodo 01.01.2019-31.12.2019 e il periodo 01.01.2020-31.12.2020 e alle altre imprese che hanno dovuto sospendere parzialmente o totalmente l’attività negli stessi periodi.

I contributi saranno riconosciuti alle imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità, specificati nel bando che abbiamo provveduto ad inviare via mail o che potete trovare sul sito del Comune di Capri, alla data di presentazione della domanda, attive al momento dell’entrata in vigore del DPCM dell’11.03.2020 e alla data di richiesta del contributo, che siano ancora in attività al momento dell’erogazione degli stessi e che abbiano subito una riduzione maggiore o pari al 30% dei ricavi, tra il periodo sopra indicato.

Per la concessione del contributo il Comune di Capri procederà alla ripartizione delle risorse disponibili nei limiti complessivi € 500.000,00 tra gli aventi il diritto, sulla base delle istanze presentate moltiplicando la superficie dichiarata ai fini TARI per il valore di riferimento delle rispettive categorie, che per il nostro settore sono le seguenti:

ALBERGHI CON RISTORANTE € 2,9 per ogni mq

ALBERGHI SENZA RISTORANTE € 2,9 per ogni mq

La richiesta di contributo, pena l’esclusione, dovrà essere redatta esclusivamente su apposito modulo inviato via mail o che trovate sul sito del Comune.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo.cittadicapri@legalmail.it entro e non oltre le ore 8:00 di lunedì 20 dicembre 2021

Oggetto: certificazione verde Covid-19 (green pass) – acquisizione in azienda di copia della certificazione verde – segnalazione del Garante privacy

La legge 19 novembre 2021, n. 165 ha convertito il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 introducendo alcune modifiche. Tra queste, particolare rilievo riveste rilievo la previsione che consente al lavoratore, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19 venendo esonerato, per tutta la durata della relativa validità, dai controlli da parte del datore di lavoro.

Nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento, in particolare dopo l’approvazione del disegno di legge di conversione da parte del Senato, il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato a Governo e Parlamento una segnalazione formale (allegata) evidenziando, con riferimento alla disposizione sopra richiamata, le seguenti criticità:

  • l’impossibilità di rilevare l’eventuale condizione di positività sopravvenuta come conseguenza del venir meno dei controlli a seguito della consegna di copia del green pass al datore di lavoro;
  • il contrasto con il divieto di conservazione e raccolta dei dati personali relativi al certificato verde (Considerando 48 del Reg. UE 2021/953, articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e successive modifiche e integrazioni);
  • il fatto che il consenso implicito del lavoratore (volontaria consegna del certificato verde) non può ritenersi un valido presupposto di liceità del trattamento (Considerando 43 del Reg. UE 2018/679), qualora esista un evidente squilibrio tra l’interessato e il titolare del trattamento, come nel caso del rapporto lavorativo.

Secondo l’avviso espresso nella nota del Garante, inoltre, “la conservazione dei certificati imporrebbe l’adozione, da parte datoriale, di misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento, con un non trascurabile incremento degli oneri”.

Nel rammentare che l’articolo 3 del decreto-legge n. 127 del 2021, come modificato dalla legge di conversione, prevede unicamente la possibilità per i lavoratori di “richiedere di consegnare” il certificato verde, ma non la possibilità per il datore di lavoro di richiederne la consegna, né l’obbligo di accettare la richiesta, di seguito si riportano gli adempimenti in materia di privacy che derivano per il datore di lavoro dall’acquisizione della copia della certificazione verde:

  • predisporre un’informativa da rendere ai soggetti verificati;
  • aggiornare il registro delle attività di trattamento;
  • predisporre un’autorizzazione al trattamento per i soggetti incaricati alla verifica;
  • predisporre una nomina a responsabile del trattamento, nel caso in cui la verifica sia demandata a un soggetto esterno;
  • valutare, per i casi che lo consentono, il termine di conservazione dei dati personali dei soggetti verificati.