Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 27 ottobre, ha approvato un decreto-legge che avvia la realizzazione delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative al settore turismo (cfr. nostra circolare n. 419 del 2021).
Il decreto-legge, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2021, sarà sottoposto all’esame del Parlamento ai fini della conversione in legge, che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
Illustriamo, di seguito, gli aspetti che presentano maggiore interesse per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali.
CREDITO D’IMPOSTA E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (articolo 1, commi da 1 a 11)
L’articolo 1 del decreto istituisce un contributo riconosciuto in forma di credito d’imposta e un contributo a fondo perduto finalizzati a migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
beneficiari (articolo 1, comma 4)
Beneficiari dei due incentivi sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
interventi agevolati (articolo 1, comma 5)
Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire i seguenti interventi:
– interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
– interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
– interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, ed interventi di nuova costruzione limitatamente all’installazione di manufatti leggeri funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai punti sopra elencati;
– spese per la digitalizzazione (impianti wi-fi; siti web ottimizzati per il sistema mobile; programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti; spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di cui sopra);
– realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture degli stabilimenti termali.
progettazione universale (articolo 1, comma 5)
Gli interventi destinatari del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto devono essere eseguiti nel rispetto dei principi della “progettazione universale” di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
L’articolo 2 della Convenzione (definizioni) afferma che per “progettazione universale” si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate.
La “progettazione universale” non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.
L’articolo 4 lettera f) della Convenzione (obblighi generali) impegna gli Stati firmatari a intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, secondo la definizione di cui all’articolo 2 della Convenzione stessa, che dovrebbero richiedere il minimo adattamento possibile ed il costo più contenuto possibile per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, promuoverne la disponibilità ed uso, e incoraggiare la progettazione universale nell’elaborazione di norme e linee guida.
È allegato il testo integrale della Convenzione, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.
tutela degli obiettivi ambientali (articolo 1, comma 6)
Ai sensi del regolamento europeo che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nessuna misura inserita in un PNRR deve arrecare un danno significativo agli obiettivi perseguiti dall’Unione Europea in materia ambientale.
La Commissione UE ha fornito orientamenti tecnici e simulazioni esemplificative concrete sulle modalità di applicazione di tale principio, che viene esplicitamente richiamato anche in relazione agli incentivi in argomento.
Sono allegati il testo del regolamento UE n. 2020/852 e della Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01), che disciplinano la materia.
periodo di riferimento (articolo 1, commi 1, 2 e 11)
Il “nuovo” credito d’imposta e il contributo a fondo perduto si applicano agli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024.
Il credito d’imposta si applica anche a interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, al 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021.
misura del credito d’imposta (articolo 1, commi 1 e 8)
Il credito di imposta è riconosciuto fino all’80 per cento delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione degli interventi sopra elencati.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.
Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.
Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta, ferma l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi.
importo del contributo a fondo perduto (articolo 1, comma 2)
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro, fruibile anche indipendentemente dal credito di imposta.
Il contributo può essere aumentato come segue, anche cumulativamente:
– fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;
– fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti per rientrare tra le azioni positive per l’imprenditoria femminile (articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198) o nel caso di società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, o società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, o imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo; per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
– fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
ammontare massimo degli incentivi (articolo 1, commi 3, 14)
Il contributo a fondo perduto e il credito di imposta sono cumulabili tra loro, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi agevolati.
Il contributo a fondo perduto e il credito di imposta sono riconosciuti nell’ammontare massimo consentito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato.
La misura massima del contributo a fondo perduto non può superare il limite massimo di 100.000 euro e, comunque, non può essere superiore al 50 per cento delle spese sostenute.
L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia (fideiussione o cauzione).
modalità applicative (articolo 1, commi 9 e 10 )
Entro il 7 dicembre 2021, il Ministero del turismo pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi, individuando le spese considerate eleggibili.
Gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.
Gli incentivi sono erogati annualmente fino ad esaurimento delle risorse stanziate per ciascuna annualità secondo l’ordine cronologico delle domande.
L’esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.
risorse (articolo 1, commi 10 e 13)
Le risorse disponibili per questa misura sono pari a 600 milioni di euro, di cui 200 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 40 milioni per l’anno 2025, con una riserva del 50% per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica e innovazione digitale.
finanziamento a tasso agevolato (articolo 1, comma 7)
Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui sopra, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto 22 dicembre 2017 “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica”, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.
CREDITO D’IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE (articolo 1, comma 12)
Agli interventi conclusi prima del 7 novembre 2021, continuano ad applicarsi, ai fini del credito d’imposta, le disposizioni di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Nel rammentare che l’istituto ha costituito oggetto delle nostre circolari n. 179 del 2014, n. 245 del 2016, n. 11 del 2018, n. 62 del 2019 e n. 377 del 2020, si ritiene opportuno rammentarne le principali caratteristiche.
beneficiari
Possono beneficiare della misura le imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012.
Per impresa alberghiera si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti.
Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture termali, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.
misura dell’agevolazione
Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 65 per cento delle spese ammissibili, fino all’importo massimo di euro duecentomila.
L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Commissione europea e comunque fino all’esaurimento del plafond disponibile.
interventi agevolati
Tra le spese considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute, rientrano le seguenti:
interventi di ristrutturazione edilizia concernenti
- servizi igienici e costruzione dei servizi igienici anche in ampliamento dei volumi di quelli esistenti
- demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma
- ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma
- modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori
- realizzazione di balconi e logge
- recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda
- sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali
- sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico)
- installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti
- installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa
relativamente a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, le spese per interventi che possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, quali:
- sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, demotica)
- interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici
- realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalità delle persone portatrici di handicap
- sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche
- installazione di sistemi demotici atti a controllare in remoto l’apertura e chiusura di infissi o schermature solari
- sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità
relativamente a interventi di incremento dell’efficienza energetica, le spese per:
- installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
- installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo
- coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica
- installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua
- la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+, A++, A+++)
relativamente a interventi inerenti l’adozione di misure antisismiche, le spese per:
- valutazione della classe di rischio
- progettazione degli interventi
- interventi di tipo locale
- interventi di miglioramento del comportamento sismico
relativamente all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, le spese per:
- acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l’altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni
- acquisto di mobili e di complementi d’arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere
- acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione
- acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali
- arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all’interno delle strutture ricettive
Il credito d’imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva.
Condizione necessaria per fruire del beneficio è che le spese sostenute, nel loro insieme, abbiano anche la finalità dell’efficienza energetica o di riqualificazione antisismica. A tal proposito, le istruzioni ministeriali hanno a suo tempo chiarito che:
– le spese non devono essere indirizzate in via esclusiva alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico e riqualificazione antisismica (possono, quindi, comprendere anche altri tipi di intervento);
– le spese devono comprendere interventi di efficientamento energetico oppure di riqualificazione antisismica (è sufficiente, quindi, che sia presente uno solo dei due tipi di intervento menzionati).
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, o da un commercialista, perito commerciale o consulente del lavoro, iscritti nei rispettivi albi, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Per quanto riguarda gli interventi concernenti l’efficienza energetica, le istruzioni ministeriali affermano che <<si ritiene sufficiente allegare la dichiarazione dell’istante che l’intervento effettuato ha finalità di incrementare l’efficienza energetica. In aggiunta possono essere allegati anche i certificati che attestano un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile.>>
Le singole voci di spesa di cui sopra sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%.
risorse
Le risorse disponibili per questa misura sono pari a 380 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l’anno 2020 e 200 milioni di euro per l’anno 2021.
DIVIETO DI CUMULO (articolo 1, comma 14)
Gli incentivi previsti dall’articolo 1 del decreto non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
STANDARD DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE IMPRESE TURISTICHE (articolo 1, comma 15)
Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.
FONDO ROTATIVO IMPRESE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI INVESTIMENTI DI SVILUPPO NEL TURISMO (articolo 3)
Per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025 sono previsti finanziamenti agevolati e contributi diretti alla spesa.
beneficiari (articolo 3, comma 2)
Beneficiari degli incentivi sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
Sono incluse tra i beneficiari le imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale.
interventi agevolati (articolo 3, comma 3)
Gli interventi devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852.
misura dell’incentivo (articolo 3, comma 3)
Il contributo diretto alla spesa stanziato dal nuovo fondo per gli investimenti del settore turistico, è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili.
finanziamenti agevolati (articolo 3, comma 4)
A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa e dall’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.
alternatività e cumulabilità (articolo 3, comma 5)
Gli incentivi previsti dall’articolo 3 del decreto n. 152 (fondo rotativo) sono alternativi a quelli previsti dall’articolo 1 del decreto stesso (credito d’imposta e contributo a fondo perduto) e non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
Essi sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
requisiti e procedure (articolo 3, comma 6)
Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 6 gennaio 2022 saranno definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione delle suddette agevolazioni.
garanzie SACE (articolo 3, comma 8)
I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie rilasciate da SACE, nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente.
risorse (articolo 3, comma 9)
Le risorse disponibili per questa misura sono pari a 180 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica e innovazione digitale.
risorse addizionali (articolo 3, comma 7)
Le regioni e le province autonome, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l’Istituto per il credito sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo per gli investimenti del settore turistico, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l’istruttoria relativa alle istanze di ammissione ai suddetti incentivi.
GARANZIE PER I FINANZIAMENTI NEL SETTORE TURISTICO (articolo 2)
Nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è istituita una “Sezione Speciale Turismo” per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
Sono destinatari della misura anche i giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.
La concessione di garanzie sui finanziamenti erogati deve rispettare le disposizioni nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del fondo.
finanziamenti garantiti (articolo 2, comma 2)
Le garanzie sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti:
– per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio “non inquinare significativamente”, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01;
– per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.
caratteristiche della misura (articolo 2, comma 3)
Sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.
La garanzia è concessa a titolo gratuito, per un importo massimo di 5 milioni di euro per ciascuna impresa.
La percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (decreto liquidità).
Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria.
Tale copertura può essere incrementata, mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria.
Per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo anche i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.
risorse (articolo 2, comma 1)
Le risorse disponibili per questa misura sono pari a sono pari a 358 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
risorse addizionali (articolo 2, comma 5)
Le Regioni e le Province autonome, per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l’Istituto per il credito sportivo, rendendo disponibili risorse addizionali, potranno concorrere all’incremento della misura della garanzia e della riassicurazione.
Potranno altresì provvedere all’istruttoria delle domande di ammissione agli incentivi dell’articolo in analisi previo accordo con il Ministero del turismo e il Mediocredito Centrale.
FONDO PER IL TURISMO SOSTENIBILE (articolo 8, comma 6)
Nell’ambito del “Fondo Ripresa Resilienza Italia”, gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti, è costituita una sezione denominata “Fondo per il Turismo Sostenibile” con dotazione di 500 milioni di euro.
Con successivi provvedimenti dovranno essere definite le modalità e i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca e le priorità e la strategia di investimento del Fondo.
Il 50 per cento del fondo dovrà essere dedicato agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.